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Pasti ai degenti del Tarantino, il Tar Puglia: “Appalto regolare alla Ladisa”

Dieci argomentazioni, per smontare punto per punto il ricorso del raggruppamento Vivenda spa - Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop (rappresentata dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli). Così la terza sezione del Tar Puglia (presidente Giuseppina Adamo, estensore Silvio Giancaspro) ha confermato, respingendo il ricorso, la legittimità…

Dieci argomentazioni, per smontare punto per punto il ricorso del raggruppamento Vivenda spa – Cooperativa di lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop (rappresentata dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli).

Così la terza sezione del Tar Puglia (presidente Giuseppina Adamo, estensore Silvio Giancaspro) ha confermato, respingendo il ricorso, la legittimità dell’assegnazione, da parte di Innovapuglia spa alla Ladisa srl (rappresentata dagli avvocati Luigi D’Ambrosio, Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci), di uno dei lotti dell’appalto integrato per la ristorazione dei pazienti nei presidi ospedalieri e in tutte le strutture sanitarie delle Asl pugliesi.

In particolare, le doglianze del raggruppamento riguardavano il lotto numero 6, a servizio della Asl di Taranto, con un importo complessivo, a base d’asta quinquennale, di 21.863.976 euro. Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con assegnazione di 75 punti per l’offerta tecnica e 25 per quella economica.

E così, tra tutte le aziende partecipanti, si è classificata al primo posto in graduatoria la Ladisa, con 99,87 punti, davanti al raggruppamento con Vivenda mandataria, che ne ha totalizzati 99,40. A giugno 2023 il Rup ha ritenuto congrua l’offerta della Ladisa, proponendone l’aggiudicazione a luglio.

Pochi giorni più tardi l’approvazione del Consiglio di amministrazione e la definitiva aggiudicazione, contro la quale a settembre Vivenda ha presentato ricorso.

Innanzitutto, obiettavano, la Ladisa avrebbe omesso di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Cordignano. Punto al quale i giudici amministrativi hanno risposto che è stato lo stesso Comune a esercitare la facoltà di recesso volontario senza attivarsi per lo scioglimento, corrispondendo per questo un indennizzo all’azienda.

Vivenda richiama, ancora, la risoluzione del contratto di concessione del servizio bar all’Università di Roma La Sapienza. Riprendendo anche in questo caso la pronuncia del Tar Lazio, scrivono: “Appaiono convincenti le deduzioni difensive offerte dalla Ladisa, la quale ha evidenziato di aver agito a suo tempo giudizialmente in sede civile, nei confronti dell’Ateneo romano, per ottenere la risoluzione del contratto di concessione per eccessiva onerosità sopravvenuta, dopo una infruttuosa interlocuzione con l’Università che non aveva inteso accordare alla società una riduzione del canone di concessione. Soltanto successivamente alla promozione della causa civile, l’amministrazione ha disposto la risoluzione unilaterale del contratto concessorio in danno della Ladisa”. Provvedimento impugnato dall’azienda e tuttora pendente.

Per i giudici, dunque, “non può reputarsi illegittima la condotta della stazione appaltante, che in presenza di una controversia ancora sub iudice, non ha ritenuto il provvedimento universitario elemento idoneo ad attestare illeciti professionali o carenze”.

Cassati, ancora, i punti che fanno riferimento ad un errato giudizio di congruità dell’offerta, “tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico affidati dalla legge”, e presunti aspetti di difformità fra l’offerta e prestazione descritta poi nella lex specialis, che invece per i giudici amministrativi sono assolutamente in regola: “l’offerta tecnica dell’aggiudicataria è inequivocabilmente conforme alla disciplina del capitolato speciale”.

Per tutto questo, il ricorso è stato respinto, disponendo anche l’oscuramento delle generalità, “a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata”.

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