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Spese giudiziarie e digitale: cosa cambia per le parti in causa

La novella recata dalla Legge n. 111 del 9 agosto 2023 di “Delega al Governo per la riforma fiscale” prevede, all’art. 19, tra le altre, una serie di modifiche per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario in materia di spese del giudizio, udienze da remoto e digitalizzazione del processo. Con riferimento alle…

La novella recata dalla Legge n. 111 del 9 agosto 2023 di “Delega al Governo per la riforma fiscale” prevede, all’art. 19, tra le altre, una serie di modifiche per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario in materia di spese del giudizio, udienze da remoto e digitalizzazione del processo.

Con riferimento alle spese del giudizio, in un’ottica di deflazione del contenzioso e del massimo contenimento dei tempi del processo, all’art. 15 viene introdotto il comma 1-bis, che prevede la non applicazione dell’attuale comma 1 – condanna alle spese della parte soccombente – nel caso in cui oggetto del giudizio sia un atto impositivo per il quale il contribuente è stato ammesso al contraddittorio e la decisione si fondi, in tutto o in parte, su elementi prodotti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio, che le spese di giudizio non saranno liquidate. Una riformulazione dell’istituto delle spese processuali che, allo scopo di incentivare le parti ad anticipare alla fase precontenziosa la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione, con il rischio tuttavia concreto di minare il “criterio della soccombenza” alla base del giusto processo, riconosce al giudice la possibilità di compensare le spese non soltanto nei casi previsti dall’attuale comma 2, ma anche quando la parte risulti vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa però ha prodotto solo nel processo. Infine, con l’introduzione all’art. 15 del comma 2-nonies, viene previsto che nella fase di liquidazione delle spese si tenga conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte.

In riforma dell’art. 33 del D.lgs. 546/92, viene introdotta la possibilità anche per una sola delle parti costituite di richiedere la discussione da remoto. Nel dettaglio, è previsto che se una parte chiede la discussione in pubblica udienza in presenza e un’altra parte, invece, chiede la discussione da remoto, la trattazione avviene in presenza ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.

Ancora, il nuovo art. 34-ter, stabilisce che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di I e II grado possono partecipare da remoto alle udienze, sia in Camera di consiglio sia in pubblica udienza. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

Le novità introdotte prevedono altresì il potenziamento del ricorso alle tecnologie digitali e all’informatizzazione del processo tributario. Difatti, viene previsto che gli atti ed i documenti inclusi nel fascicolo telematico non dovranno essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi.

Infine, modificando l’art. 12 co. 7 D.Lgs. 546/92 viene introdotta la possibilità, per colui che conferisce l’incarico difensivo, di apporre la firma digitale all’incarico attribuito al difensore, che potrà, inoltre, depositare telematicamente, la procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità.

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