SEZIONI
SEZIONI
Bari
Sfoglia il giornale di oggiAbbonati

Puglia, la legge “anti Decaro” è incostituzionale: la Consulta ne dichiara l’illegittimità

La legge "anti Decaro" è incostituzionale. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale in riferimento all'articolo 96 comma 1 della legge di bilancio della Regione Puglia approvata a dicembre scorso. La legge avrebbe consentito, in caso di dimissioni anticipate del presidente della Regione, di prolungare la legislatura fino a 9-10 mesi in più. La norma…

La legge “anti Decaro” è incostituzionale. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale in riferimento all’articolo 96 comma 1 della legge di bilancio della Regione Puglia approvata a dicembre scorso.

La legge avrebbe consentito, in caso di dimissioni anticipate del presidente della Regione, di prolungare la legislatura fino a 9-10 mesi in più.

La norma aveva suscitato molte polemiche perché avrebbe ostacolato l’eventuale candidatura alla Regione del sindaco di Bari, nel caso di candidatura alle europee del governatore pugliese, Michele Emiliano, nella primavera del 2024 quando si voterà anche per il rinnovo del Consiglio comunale del capoluogo pugliese.

La norma, inserita come emendamento nella legge di bilancio 2023, era stata impugnata lo scorso febbraio dalla presidenza del Consiglio dei Ministri perchè, in sintesi, in contrasto con l’articolo 126 della Costituzione che prevede, tra l’altro, che le dimissioni volontarie del “presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto”, “comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio”.

Secondo la Corte costituzionale, «le disposizioni impugnate mirano a eludere» il principio funzionale stabilito dalla Costituzione «aut simul stabunt aut simul cadent» in quanto «generano un effetto dilatorio e consentono che, sia pure in regime di prorogatio, il Consiglio rimanga in carica, nonostante il suo scioglimento e la cessazione del mandato del Presidente della Giunta, per un periodo di tempo aggiuntivo, ovvero quello che intercorre fino all’adozione della delibera di “presa d’atto”, rispetto a quello naturale».

La norma infatti introduceva, tra l’altro la necessità, dopo le dimissioni del presidente della Giunta, di una “presa d’atto” da parte del Consiglio introducendo così un meccanismo per procrastinare ulteriormente la decorrenza dei termini per l’indizione di nuove elezioni. La «presa d’atto», scrive la Corte Costituzionale, «condiziona e differisce il ritorno al corpo elettorale, ovvero l’esito naturale dello scioglimento anticipato del Consiglio».

ARGOMENTI

consiglio regionale
corte costituzionale
politica
puglia

CORRELATI

string(0) ""

Lascia un commento

Bentornato,
accedi al tuo account

Registrati

Tutte le news di Puglia e Basilicata a portata di click!