Via libera del Governo alla bozza delle nuove disposizioni volte a razionalizzare gli obblighi dichiarativi di una parte dei contribuenti e a favorire l’adempimento spontaneo da parte dei titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni. Con le nuove disposizioni, contenute negli articoli da 6 a 37 del testo licenziato il 3 novembre, Agenzia delle Entrate e contribuenti potranno concordare il reddito per un arco temporale di un biennio e a questo accordo saranno collegati degli effetti che lasceranno tranquilli da eventuali futuri accertamenti coloro che vi avranno aderito. La novità riguarderà l’imposizione diretta e l’Irap ma non l’Iva, che continuerà ad essere trattata secondo l’ordinaria disciplina quanto agli obblighi dichiarativi e di versamento.
Vediamo di cosa si tratta. Dal punto di vista soggettivo, la novità riguarda i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ai quali si applicano gli Isa (indici sintetici di affidabilità) e quelli in regime forfetario. Restano esclusi, quanto ai primi, quei contribuenti che, pur essendo obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione in almeno uno dei tre periodi d’imposta anteriori a quelli di applicazione del concordato nonché i contribuenti che abbiano riportato nello stesso arco temporale una condanna prevista dalla cosiddetta legge delle manette agli evasoti (D.Lgs. 74/2000) e dalle disposizioni penalistiche in materia di riciclaggio. Quanto ai forfetari, sono esclusi dal concordato biennale coloro che abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta nonché i contribuenti che hanno debiti tributari o nei cui confronti sussistano gli stessi presupposti di esclusione sopra previsti per i contribuenti non forfetari.
Le modalità. L’Agenzia formula al contribuente una proposta che, se accettata, comporterà l’impegno di quest’ultimo a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni e ciò vincolerà anche i soci o gli associati degli enti collettivi. Al termine del biennio l’Agenzia formula una nuova proposta valida per i successivi due anni ed i contribuenti potranno dichiarare nuove componenti positive di reddito per migliorare il rendimento degli Isa.
Dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo sono esclusi i valori delle plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione.
Parimenti per i redditi d’impresa non vanno considerati i valori delle plusvalenze e sopravvenienze attive nonché delle minusvalenze e sopravvenienze passive ma si consideri che il reddito concordato potrà essere variato in conseguenza del saldo netto tra le plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi di partecipazione.
Cessazione e decadenza. Il concordato cessa a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente modifica l’attività svolta nel periodo concordatario rispetto a quella svolta nel biennio precedente oppure cessi proprio l’attività.
Si ha decadenza del concordato se:
- in seguito ad accertamento, nei periodi d’imposta oggetto di concordato emergano attività non dichiarate o l’inesistenza e l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- in seguito alla modifica o integrazione della dichiarazione, i dati dichiarati determinano una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta;
- intervengano cause di esclusione;
- sia omesso il versamento delle imposte dovute in seguito al concordato.
Stop dell’attività accertativa. Una volta perfezionato il concordato, per i periodi d’imposta coinvolti l’Agenzia non potrà svolgere accertamenti, salva la ricorrenza delle cause di decadenza illustrate. Nel caso in cui il contribuente raggiunto dalla proposta non aderisca o decada dal concordato, il decreto prevede che Agenzia Entrate e Guardia di Finanza intensificheranno i controlli nei confronti di questi soggetti.
Ulteriori effetti “premiali” sono costituiti:
- dall’inapplicabilità delle cause ostative alla fruizione dei benefici fiscali previsti dal decreto legge n. 16/2012 (si può accedere al concordato anche se la violazione sia stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, salve le specifiche preclusioni previste dal decreto e sopra indicate);
- dal differimento dei termini di versamento del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.
Antonio Damascelli – Avvocato tributarista, presidente emerito Uncat