Tra i punti cardine della delega fiscale vi è la riforma dell’Irap. In particolare, l’art.5 della legge delega assegna al Governo il compito di attuare “il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti”. Fin dalla sua introduzione l’Irap è stata foriera di criticità applicative che l’hanno resa una delle imposte meno gradite dell’ordinamento tributario (facendo anche sorgere dubbi di costituzionalità, specialmente in relazione alla sua indeducibilità dal reddito). Ciò è dipeso in parte dalla natura “ibrida” del tributo, il quale sotto certi aspetti è apparso come una duplicazione di altre imposte (in particolare dell’Iva, laddove colpisce il valore aggiunto destinato a remunerare i fattori produttivi), in parte dalla circostanza che, nella versione originaria, esso introduceva un elemento di grave distorsione tra il fattore lavoro ed il fattore capitale, a danno del primo. In seguito, alcune di queste criticità sono state attenuate (ad es. attraverso la previsione di deducibilità del costo del personale a tempo indeterminato e di deduzione forfetaria degli interessi). Il progressivo restyling dell’Irap non è tuttavia bastato ad eliminare i profili di iniquità del tributo a danno di alcune tipologie di contribuenti, come i professionisti, anche per via dell’ambiguità del concetto di “autonoma organizzazione”, richiamato dalla norma impositiva, che ha concorso ad alimentare un nutrito contenzioso, solo di recente affievolitosi grazie agli arresti nomofilattici della Cassazione.
Consapevole di queste persistenti criticità, nel 2021 il legislatore è intervenuto con l’art.1 co. 8 L. n.234/2021, stabilendo l’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti imprese, arti e professioni; l’imposta è dunque rimasta in vigore nei confronti di società ed associazioni professionali, che sono ancora obbligate a pagarla.
Questa disparità di trattamento risulta tuttavia discriminatoria nei confronti dei professionisti che esercitano l’attività in forma associata, oltre a contrastare con l’esigenza di promuovere forme di aggregazione professionale capaci di affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica e del mercato. Va dunque accolta con estremo favore la scelta del Parlamento di eliminare ogni forma di prelievo per queste categorie, anche se la legge delega introduce una serie di vincoli economici per il legislatore delegato, tra cui la necessità di garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario ed in ogni caso «gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario» e per quelle «sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l’applicazione, anche automatica, di aliquote dell’Irap maggiori di quelle minime».
Achille Benigni è avvocato