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Le scritture contabili e i reati di bancarotta

Nel nostro ordinamento il reato di bancarotta è disciplinato dall’art. 216, comma 1, n. 1, Legge Fallimentare che testualmente recita «…È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo…

Nel nostro ordinamento il reato di bancarotta è disciplinato dall’art. 216, comma 1, n. 1, Legge Fallimentare che testualmente recita «…È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari…».

La norma penale è posta proprio a tutela degli interessi dei creditori del fallito e interviene per sanzionare diverse tipologie di condotte poste in essere dal fallito in epoca antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento:

  1. bancarotta patrimoniale
  2. 2: bancarotta documentale
  3. bancarotta preferenziale

Il precetto normativo de quo disciplina, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta, che richiede la coscienza e volontà di commettere il delitto, con l’intenzione di cagionare un danno alla massa creditizia.

Nello specifico, il reato di bancarotta fraudolenta documentale ha un elemento materiale che si sostanzia in due condotte alternative quella specifica che si sostanzia nella sottrazione (occultamento delle scritture contabili, volto a sottrarle agli organi fallimentari), distruzione (eliminazione fisica delle scritture o dei relativi supporti), falsificazione (materiale o ideologica) delle scritture contabili. E quella relativa alla tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.

Mentre ha un unico elemento soggettivo che si configura con il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari; dolo specifico nell’ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 

La rilevanza dell’elemento soggettivo è stato oggetto di una recente Sentenza della Cassazione, Sezione Penale, nella quale è stato statuito che «…è sufficiente, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la generica consapevolezza, da parte dell’amministratore della fallita, di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, nulla specificando in relazione al dolo specifico richiesto, pur trattandosi, secondo la contestazione, di condotta di sottrazione delle scritture, né addivenendo ad una espressa riqualificazione della fattispecie ritenuta…» (cfr. Cassazione,  Sez. V Penale, Sentenza n. 42664/2021).

Inoltre, la Cassazione ha ribadito che nelle ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta documentale l’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle  vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Cass. Penale, Sez. V, Sentenza n. 8960/2022).

In definitiva, con tale enunciato, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio di diritto assai rilevante secondo cui, la bancarotta fraudolenta documentale non tutela solo l’interesse alla conoscenza delle vicende patrimoniali dell’impresa, ma anche un interesse diretto alla conoscenza documentata e utile ai fini giuridici delle stesse. Pertanto, nel concetto di reato di bancarotta fraudolenta documentale si racchiude un significato “più esteso”, tale da includere nel reato sia l’impossibilità di ricostruzione della contabilità che un accertamento difficoltoso della stessa.

Filippo Farella è avvocato

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