(Adnkronos) – Slealtà sportiva. E’ l’accusa che la procura Figc muove alla Juventus nell’indagine relativa alla ‘manovra stipendi’ con cui la società bianconera ha gestito gli emolumenti dei calciatori nell’emergenza covid. Il tema della lealtà sportiva è esplicitato nell’articolo 4.1 del codice di giustizia della Figc, secondo cui le società – tra gli altri – “osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il concetto di lealtà sportiva, così come le sue violazioni, proprio per la generalità della norma si presta ad un’intepretazione a dir poco elastica. Lo stesso articolo 4, del resto, è protagonista dell’altro procedimento in cui è coinvolta la Juventus: per il caso plusvalenze, la società bianconera è stata penalizzata di 15 punti dalla Corte d’appello della Figc. Il procedimento approderà il 19 aprile al Collegio di Garanzia del Coni.
La penalizzazione, del resto, è una delle sanzioni che, secondo l’articolo 8 del codice, possono essere adottate in caso di violazione dell’articolo 4. “Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore”.