La legge di conversione del decreto-legge 11/2023 ha incassato il voto di fiducia alla Camera e già domani passerà all’esame del Senato. Per le banche, secondo Antonio Piciocchi, Deloitte Italy Ecobonus Leader, sarà importante la ri-cessione.
Antonio Piciocchi, partiamo dall’argomento più urgente: la nuova norma risolve il problema dei circa 20 miliardi di crediti incagliati?
«Nella nuova formulazione del decreto non è presente la proposta Abi e Ance, ossia dare la possibilità alle banche di compensare i crediti con gli F24 dei propri clienti. Pertanto, per evitare il fallimento di moltissime imprese (esodati del Superbonus), è fondamentale la possibilità per le banche di cedere i crediti ai correntisti e liberare capienza fiscale che potrà essere impiegata per l’acquisto di nuovi crediti. Su questo fronte si stanno muovendo le banche: il successo di queste ri-cessioni è fortemente connesso alla tematica della responsabilità del cessionario acquirente».
Cosa si prevede nel nuovo dl in tema di responsabilità da parte di chi acquista i crediti?
«Nella nuova formulazione del decreto, viene modificato e integrato l’elenco della documentazione che il cessionario deve possedere per escludere automaticamente che l’Agenzia delle Entrate possa contestare il c.d. concorso nella violazione nella fruizione dei bonus. Tale elenco è stato fornito dopo quasi tre anni dall’entrata in vigore della norma».
Cosa accade nel caso una banca, o società quotata o appartenente al gruppo di una quotata, non abbia acquisito in passato qualche documento di quelli di cui all’elenco?
«Si prevede che, in caso di non possesso di tutta la documentazione, l’Agenzia delle Entrate dovrà valutare se l’operato del soggetto cessionario sia connotato da dolo o colpa grave e nel caso avrà l’onere di provarlo. Pertanto il cessionario che avrà ben operato, anche in mancanza di qualche documento di quelli di cui all’elenco del dl 11, non dovrebbe ricevere contestazioni e nel caso potrà ben difendersi. La stessa nuova norma prevede espressamente che la mancanza di qualche documento non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario».
Riusciranno le banche a cedere i loro crediti ad altre imprese per liberare la loro capacità fiscale e finalmente poter acquistare i crediti dei c.d. esodati dal Superbonus?
«Dipende dal processo di controllo eseguito e dalle garanzie rilasciate dalle banche ai cessionari. Chi acquista i crediti ha teoricamente 2 rischi: quello di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che, si ricorda, dovrà provare il dolo o la colpa nell’acquisto del credito da parte della banca e successivamente da parte del cessionario di detta banca. Infine il rischio di sequestro da parte della procura: le recenti sentenze di Cassazione in tema di bonus fiscali hanno puntualizzato il collegamento tra il reato e il credito e non tra il reato ed il suo autore. Quindi anche il cessionario incolpevole potrebbe vedersi sequestrato il credito».
Come ci si potrà proteggere da tali rischi?
«Per quanto concerne il rischio fiscale, la nuova norma prevede l’esclusione automatica dal concorso in violazione, e quindi della responsabilità solidale, per tutti i cessionari del sistema bancario (o di società quotata o appartenente al gruppo di una quotata), a condizione che il cedente rilasci un’attestazione di possesso di tutta la documentazione di cui all’elenco. Inoltre vale notare nell’ottica di favorire il mercato delle ri-cessioni, sarebbe stato sufficiente constatare che – in base alla legge il concorso della violazione non può essere contestato all’impresa che acquista i crediti dalle banche, in quanto la potenziale violazione sarebbe in ogni caso stata commessa all’atto dell’erogazione del prezzo del credito da parte della banca a favore di chi lo aveva venduto, quindi mesi (se non anni) prima che si palesi l’impresa che riacquisterà il credito dalla banca. Pertanto, l’impresa che acquista il credito dalla banca non può aver concorso ad alcuna violazione. In aggiunta l’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 33/2022 ha già chiarito che affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. La limitazione della responsabilità suddetta, a condizione che, nel rispetto delle previsioni di legge, siano stati acquisiti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni tecniche. In sintesi si tratta di un rischio realmente remoto in caso la banca cedente abbia posto in essere un processo di controllo adeguato».
Il secondo rischio?
«Quello del sequestro c.d. impeditivo da parte della procura – non viene affrontato né risolto dal Dl 11. Solo potenziando i sistemi di controllo integrativi rispetto a quanto previsto dalla norma e dall’Agenzia delle entrate, finalizzati alla verifica della effettiva realizzazione delle opere edilizie, si potrà evitare il rischio di un sequestro impeditivo. L’adozione di controlli sostanziali quali foto geolocalizzate e video, e altre verifiche documentabili a distanza di anni, dovrebbe essere una golden rule per tutte le agevolazioni fiscali».
A che punto sono le banche e le società quotate? Quando sarà possibile monetizzare questi 20 miliardi di crediti?
«Molte banche sono già avanti nel processo di ri-cessione dei propri crediti ed è ragionevole attendersi che nei mesi di aprile, maggio si potranno vedere i primi acquisti dei crediti incagliati».