La legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto (art.1 commi da 231 a 252.) una nuova versione (la quater) della rottamazione delle cartelle (o meglio dei carichi affidati all’Agenzia riscossione) che si presenta, sotto vari profili, maggiormente conveniente per i contribuenti rispetto alle precedenti versioni.
Innanzitutto, la nuova disciplina prevede l’azzeramento, oltre che delle sanzioni e delle maggiorazioni, anche degli interessi e dell’aggio dovuto all’Agenzia Riscossione. Per cui il contribuente, per definire la propria posizione debitoria deve pagare, entro il 31.07.2023 (oppure in forma rateizzata) solo la sorte capitale (le imposte o i contributi previdenziali), le spese di notifica delle cartelle ed eventuali spese per procedure esecutive. Inoltre, la nuova disciplina estende la rottamazione anche alle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, previdenziali e delle multe stradali, prevedendo, analogamente a quanto era stabilito per le multe stradali, la definizione con il pagamento della sorte capitale (la sanzione) e delle spese sostenute dall’agente della Riscossione e l’annullamento degli interessi e delle maggiorazioni. Inoltre, non è stato riproposto il divieto, in casi di decadenza dalla rottamazione, di usufruire della rateizzazione del debito residuo. Divieto che si presentava eccessivamente punitivo nei confronti del contribuente inadempiente e non faceva gli interessi dell’erario, atteso che precludeva al contribuente che si era trovato nella impossibilità di far fronte al piano di rateizzazione previsto dalla disciplina della rottamazione, di adempiere (o quantomeno tentare di adempiere) alla propria obbligazione, senza alcuno sconto ma usufruendo della maggiore possibilità di dilazionare il debito (anche fino a 10 anni) prevista dalla disciplina ordinaria.
Dei maggiori benefici previsti dalla rottamazione quater ne possono usufruire i contribuenti coinvolti nelle precedenti versioni delle rottamazioni. Infatti, la nuova disciplina, che trova applicazione per i carichi affidati all’Agenzia Riscossione in un arco temporale (1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) comprensivo di quello previsto dalle precedenti rottamazioni (anni dal 2000 al 2017), per espressa previsione normativa (art. 1, comma 249) può essere utilizzata per la estinzione dei debiti oggetto di dichiarazioni rese ai sensi delle previgenti disposizioni di rottamazione “anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione”. Per cui i contribuenti che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni possono rientrare nel beneficio e, in questo caso, nel maggior beneficio della rottamazione quater sul residuo importo ancora dovuto.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (con Circolare n. 2 /E del 27.01.2023) ha precisato che, ai fini della quantificazione dell’importo residuo dovuto, delle somme versate dal contribuente per la precedente rottamazione, si terrà conto esclusivamente di quelle corrisposte a titolo di capitale comprese nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Non verranno, quindi scomputate, in diminuzione del debito, le somme pagate a titolo di interessi e aggio che, normalmente, sono particolarmente elevate. Interessante è la possibilità, anche per il contribuente che ha ancora in corso la rottamazione ter, di abbandonare tale definizione e accedere, per gli importi residui, ai maggiori benefici delle successiva versione, presentando la nuova istanza di rottamazione entro il termine ordinario del 30.04.2023 e potendo così usufruire anche della rateizzazione prevista dalla rottamazione quater che si va ad aggiungere alle rate della versione precedente di cui ha già beneficiato.
Massimo Ferrante è segretario generale di Uncat