(Adnkronos) – Si è svolto oggi, nell’ambito del confronto “Prospettive del turismo in Liguria” organizzato dal Presidente della Regione Liguria, Giovani Toti, l’incontro tra il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, e il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sul tema della riforma del demanio. “Le concessioni per la costruzione e la gestione dei porti turistici si collocano al di fuori sia della Direttiva Bolkestein, sia della Direttiva Concessioni, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia UE che le ha assimilate alla locazione di beni immobili”, spiega Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica. “Per questo abbiamo ribadito al Ministro Garavaglia che, pur in un’ottica di riforma della materia, i criteri e i principi direttivi che si vanno delineando nella legge Concorrenza devono avere riguardo alla specificità delle infrastrutture della portualità turistica”. C’è poi un tema di bilanciamento fra interessi contrapposti. Il Codice della Navigazione si basava sul perfetto equilibrio tra il diritto di insistenza (rinnovo pressoché automatico), da un lato, e l’assenza di risarcimento per il concessionario uscente, dall’altro. Venuto meno tale equilibrio con la cancellazione del primo elemento, tanto più con l’introduzione delle misure selettive previste dal Governo al concessionario uscente deve essere riconosciuto il pieno valore aziendale.
In omaggio al dettato della Direttiva Bolkestein, Confindustria Nautica ritiene inoltre che qualsiasi nuovo regime debba introdurre una normativa conforme a quella degli Stati UE concorrenti, tale da non creare distorsioni del mercato.
La Bolkestein, all’articolo 1 stabilisce che la Direttiva disciplina “la libera circolazione dei servizi”, tra cui rientrano: i servizi alle imprese, servizi di certificazione e di collaudo, manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità, servizi connessi alle assunzioni servizi di consulenza legale o fiscale, servizi collegati con il settore immobiliare, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi, servizi delle guide turistiche (Considerando 33 della Direttiva). La Direttiva, all’articolo 2, comma 2, stabilisce che “non si applica: (…) d) ai servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali”. La sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 ottobre 2007, n. 174/06, ha statuito che le concessioni demaniali dei porti “inducono ad assimilarle alla locazione di beni immobili”. La sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 ha poi affermato che l’utilizzazione dei beni portuali non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, perché “non dovrebbero configurarsi come concessioni di servizi” (punto 48). La recentissima sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, del 15 gennaio 2022, pur facendo propria la precedente decisione dell’Adunanza plenaria dello stesso CdS (che aveva annullato le proroghe di tutte le concessioni), ha ribadito la distinzione fra concessioni assentite fino al 31 dicembre 2009 e quelle assentite dopo tale data, “da cui l’inapplicabilità della Direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della stessa” (punto 6.7).