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La speranza di un intervento di armonizzazione tra Codice degli Appalti e Riforma Cartabia

La scelta dell’imprenditore di adeguarsi al d.lgs. 231/01, nonostante l’assenza di un obbligo normativo, mediante la predisposizione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e l’istituzione di un Organismo di Vigilanza è dettata da più ragioni, come insegnano i sondaggi condotti in questa materia; poiché, accanto all’aspettativa di creare un sistema di esonero della…

La scelta dell’imprenditore di adeguarsi al d.lgs. 231/01, nonostante l’assenza di un obbligo normativo, mediante la predisposizione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e l’istituzione di un Organismo di Vigilanza è dettata da più ragioni, come insegnano i sondaggi condotti in questa materia; poiché, accanto all’aspettativa di creare un sistema di esonero della responsabilità della società in caso di contestazione di un reato commesso nel suo interesse e/o a vantaggio, vi è la consapevolezza che l’adozione di questo insieme di strumenti avvantaggi l’ente che partecipa agli appalti, mediante un apposito punteggio che le stazioni appaltanti assegnano a chi se ne è dotato. 

Considerato che, nella prassi, l’imprenditore è conscio che lo sforzo di adeguamento al d.lgs. 231/01 non lo metterà totalmente al riparo da un accertamento dibattimentale dell’idoneità del Modello adottato, la valorizzazione dell’adeguamento in altre sedi lo incentiva a intraprendere questo percorso di compliance, spesso unitamente ad altre certificazioni ad adesione volontaria che contribuiscono ad attestare le buone pratiche aziendali o una delle misure di self-cleaning che può essere attuata, ai sensi del nuovo art. 96 del Codice degli appalti, anche in corso di procedura.

La proposta di modifica al Codice degli appalti [illustrata e commentata nel contributo degli Avv.ti Procacci e Bello] giunge mentre gli operatori del diritto si trovano a fare i conti con una riforma (Cartabia) che, stravolgendo numerosi istituti del diritto penale e processuale e limitando gli effetti extrapenali dei provvedimenti, necessita di una rivoluzione culturale e di un differente approccio, da parte di tutti gli attori, alle indagini prima e al processo penale poi. 

La riforma si muove su intenti accelerativi e garantistici ed è volta – tra gli altri obiettivi – ad annullare gli effetti dell’iscrizione di una notizia di reato e finanche di una sentenza di patteggiamento sul piano civile, amministrativo e disciplinare. 

Ed infatti, proprio per garantire la neutralizzazione degli effetti extra-penali in malam partem, è stato inserito il nuovo art. 335 bis nel codice di procedura penale rubricato «Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi», secondo cui la mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

Con riferimento al patteggiamento, in attuazione della previsione della legge delega volta a «ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi» è stato introdotto il comma 1 bisall’art. 445 c.p.p. che ne vieta l’efficacia e l’utilizzo a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e per l’accertamento della responsabilità contabile. Il tutto anche se l’accordo pattizio è stato raggiunto dopo la chiusura del dibattimento.

È del tutto evidente che le modifiche, seppur operate all’interno delle norme processual penalistiche, hanno una portata e un’efficacia extra-penale di cui la riforma al codice degli appalti in discussione (e illustrata negli altri elaborati della pagina) sembra non tenere conto, remando in direzione opposta a quella nitidamente tracciata dalla riforma Cartabia, nella misura in cui si fa riferimento alla “contestata o accertata” commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 che potrà integrare illecito professionale e condurre all’esclusione della società dalla gara.

E, dunque, mentre ci si aspetterebbe un intervento volto ad armonizzare le regole attuali e quindi ad eliminare il riferimento dal vigente codice degli appalti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ci si trova invece a commentare una norma che aggrava gli effetti extra penali anticipandoli a provvedimenti di esercizio dell’azione penale con ogni temibile conseguenza per le imprese.

Avv. Valeria Logrillo

Avvocato Penalista, Studio Logrillo, Milano

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