Con sentenza n. 2661/2022 del 20 luglio il Tribunale di Salerno si è pronunciato sulla spinosa questione delle spese straordinarie per i figli non autonomi economicamente ed in costanza di separazione personale tra i coniugi, accogliendo l’ opposizione a decreto ingiuntivo emesso su fatture di spesa prodotte dal genitore collocatario della prole.
La mancanza di concertazione per le spese universitarie, oltre alla carenza dei requisiti di urgenza ed improrogabilità per le spese mediche, sono alla base della decisione del Tribunale.
Presentando le fatture di spesa in originale e nominative (con codice fiscale del figlio beneficiario, per intenderci), il genitore era riuscito ad ottenere il titolo (decreto ingiuntivo) per il rimborso di spese universitarie e mediche sostenute per i figli.
Proposta opposizione da parte dell’altro genitore separato, si è instaurato un giudizio di merito nel corso del quale il Giudice, esaminando le singole spese oggetto dell’ingiunzione di pagamento, è giunto alla conclusione della non rimborsabilità pro quota delle stesse, revocando quindi il decreto ingiuntivo.
Ha, invero, verificato il Tribunale che nessuna delle spese fosse stata, non solo concordata, ma nemmeno comunicata preventivamente al genitore non collocatario che è invece stato compulsato con una richiesta di rimborso su fattura a spesa già fatta.
Il Tribunale di Salerno ha chiarito che le spese dovevano essere concordate perché relative a studi fuori città, a costi di alloggio ed addirittura a biglietti aereo A/R dal luogo di studi universitari.
Ed, invero, l’opportunità e possibilità economica di sostenere studi universitari fuori sede, nonché la scelta del relativo alloggio, deve obbligatoriamente essere concertata dai genitori.
Non può essere imposta, salvo, in mancanza di accordo, l’intervento del Giudice in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Giudice che ovviamente verificherà, in primis, se il percorso di studi può essere svolto nel luogo di residenza, in secondo luogo, la disponibilità economica dei genitori e l’esistenza di eventuali borse di studio.
L’opposizione è stata altresì accolta anche in merito alle altre spese straordinarie richieste, e sempre non concordate, riguardanti prestazioni mediche a pagamento che si potevano senza difficoltà effettuare presso il Servizio Sanitario Nazionale.
Il Tribunale ha quindi accolto in toto l’opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando che la mancata concertazione e la non qualificabilità delle spese come necessarie, urgenti e improrogabili facesse venir meno il diritto al rimborso”.
E’ stata un’occasione per riaffrontare il ben noto problema delle spese straordinarie.
Sappiamo che non esiste una legge che disciplina quali siano le spese straordinarie e quali non lo siano nel dettaglio.
Ci si rifà solamente a principi di carattere generico ed all’ interpretazione giurisprudenziale, che è molto “ballerina”, circa la straordinarietà della spesa caratterizzata da imprevedibilità, non modica consistenza economica, necessarietà ed urgenza.
In questi anni quasi tutti i tribunali italiani, tra i primi il nostro Tribunale di Bari, si sono dotati di un protocollo sulle spese straordinarie, concertato in genere da rappresentanti dell’avvocatura e magistrati.
Questi ultimi rinviano nei loro provvedimenti ai protocolli, allorquando stabiliscono la partecipazione di ciascun genitore al 50% delle spese straordinarie.
Quasi tutti i provvedimenti richiamano il protocollo relativo nel quale, non c’è solamente una distinzione tra spesa ordinaria e straordinaria nel senso vero e proprio di elenco delle une e delle altre, ma viene anche data una direttiva circa le specifiche modalità di concertazione della spesa.
Questo perché deve essere compulsato l’altro genitore non convivente (ma la richiesta di effettuare la spese può essere ovviamente fatta anche dal genitore non collocatario che si fa parte diligente nell’interesse dei figli) e posto nelle condizioni di poter scegliere.
Ovvero deve potere dire la sua ed obiettare che la spesa sia eccessiva, non sia nell’interesse del figlio, od il professionista da compulsare (per es. pubblico piuttosto che privato).
Al processo decisionale devono partecipare ambedue i genitori !
E’ anche logico che il genitore compulsato non può negare od opporsi a qualsiasi tipo di spesa semplicemente dichiarando di non essere d’accordo. L’opposizione deve essere sempre adeguatamente motivata.
Per esempio se si tratta di una spesa “voluttuaria” per un soggetto che non può permettersela (ad es. genitore con modico stipendio e richiesta di viaggio di piacere all’estero) la sua opposizione è di certo motivata.
Se, invece, si tratta di un genitore che non vuole pagare gli studi (es. libri e tasse) quando il figlio ne ha diritto la sua opposizione non è motivata.
Come concretamente si concerta la spesa?
Sicuramente al primo contatto verbale, come prova, deve seguire una richiesta scritta (per raccomandata, pec ma anche la Posta elettronica ordinaria od i messaggi wa hanno oggi dignità e validità).
Alcuni protocolli in vigore utilizzano il principio del silenzio/assenzo, come nei procedimenti amministrativi. Ovvero, se dopo dieci-quindici giorni dall’inoltro della comunicazione l’altra parte non risponde o non fornisce valide motivazioni per il diniego, la spesa si intende approvata.
A questo punto, se non pagate le fatture, il decreto ingiuntivo che ne segue non potrà essere revocato da una successiva opposizione.
Attenzione, quindi, a non far spese senza aver almeno avere compulsato per scritto l’altro genitore. Il rischio è di non potere recuperare le anticipazioni sborsate!