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Contratti pubblici: ecco le ipotesi di risoluzione del vincolo

La sopravvenienza di eventi eccezionali, quali la pandemia e la guerra in Ucraina, ha sollecitato l’intervento del legislatore in tema di obbligatorietà dell’inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei contratti pubblici. L’operazione legislativa – resasi necessaria a seguito degli irrefrenabili aumenti dei costi di produzione per le imprese – ha potuto interessare unicamente i…

La sopravvenienza di eventi eccezionali, quali la pandemia e la guerra in Ucraina, ha sollecitato l’intervento del legislatore in tema di obbligatorietà dell’inserimento di clausole di revisione dei prezzi nei contratti pubblici. L’operazione legislativa – resasi necessaria a seguito degli irrefrenabili aumenti dei costi di produzione per le imprese – ha potuto interessare unicamente i contratti pubblici stipulati successivamente al mese di gennaio 2022, a seguito della vigenza del dl n. 17/2022. I riflessi del “caro materiali” sull’esecuzione degli appalti pubblici in corso d’opera resta un tema di delicato interesse per gli operatori economici, che spesso necessitano di supporto legale per la tutela della propria posizione contrattuale in tema di revisione del corrispettivo contrattuale o di risoluzione del contratto per causa di forza maggiore. Con delibera del maggio 2022, l’Anac – ben conscia delle problematiche riscontrate dalle imprese per l’adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti pubblici, a causa del rincaro dei costi di produzione determinati dal covid e dagli eventi bellici – invita all’applicazione delle disposizioni normative vigenti in tema di risoluzione del vincolo contrattuale o di salvaguardia del sinallagma, ove possibile.

L’adozione delle misure idonee alla maggior tutela dell’operatore economico, tuttavia, deve essere valutata case by case, alla luce dell’oggetto del contratto, dei termini di adempimento stabiliti, del prezzo dell’opera e delle impossibilità sopraggiunte e non imputabili all’operatore.

La valutazione dei rimedi esperibili avverso la sopraggiunta onerosità del contratto o la sua esecuzione solo parziale o la possibile sospensione temporanea dello stesso a norma dell’art. 107 del Codice dei contratti è rimessa alla determinazione delle parti, stazione appaltante ed operatore economico, che necessitano di idonea assistenza legale. L’intervento più innovativo, suggerito dall’Autorità ed attraverso cui l’avvocatura intende supportare le imprese di filiera che stipulano contratti pubblici, è la previsione di clausole ad hoc nei contratti pubblici in essere, che disciplinino la sopravvenienza di cause di forza maggiore e garantiscano la maggiore flessibilità delle condizioni contrattuali. In tal senso, il connubio imprese-avvocatura aspira al soddisfacimento dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera e dell’interesse privato al vantaggio economico conseguente alla sopravvivenza del contratto equo.

Palmo Dorian Saracino è membro dell’Aiga

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