Lo scorso 24 dicembre è entrata in vigore la Legge n. 206/2021 recante «…Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata…».
In buona sostanza la Legge de qua pone a carico del creditore procedente l’onere – a pena di inefficacia del pignoramento – di eseguire la notifica nei confronti del debitore principale e del terzo pignorato dell’avviso di iscrizione a ruolo della procedura con conseguente deposito nel fascicolo.
Tra le norme di immediata applicazione vi è la riforma dell’art. 543 c.p.c. che disciplina la forma del pignoramento e sanziona con la perdita di efficacia la sua mancata iscrizione a ruolo entro il termine di 30 giorni dal ritiro presso l’Ufficiale Giudiziario.
Nello specifico, le nuove disposizioni in materia che interesseranno tutte le procedure instaurate a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi dal 22 giugno 2022, prevedono che il creditore – entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento – notifichi al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositi l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
Qualora lo stesso creditore venga meno a tale onere e quindi ometta di notificare l’avviso o di depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione il pignoramento diventa inefficace.
Se vi sono più terzi pignorati, l’inefficacia si produrrà solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non sia stato notificato o depositato l’avviso.
Ne consegue che nel momento in cui la notifica dell’avviso non sia stata effettuata nei confronti di alcuna delle parti interessate dalla procedura esecutiva, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
Se da una parte il legislatore, con la previsione di siffatta riforma, ha inteso raggiungere come obbiettivo quello di snellire la procedura di pignoramento, non ha considerato le evidenti criticità presenti che rischiano unicamente di rendere più difficoltosa ed angusta la riscossione del proprio credito da parte di un soggetto munito di un titolo esecutivo, appunto il creditore.
Infatti, nelle procedure esecutive, accade molto meno spesso che la data indicata nel pignoramento dal creditore procedente coincide con quella dell’effettiva udienza che potrà essere tranquillamente fissata in un momento successivo o che l’Ufficiale Giudiziario notificatore restituisca l’atto al creditore in tempo per effettuare l’iscrizione a ruolo nel termine prefissato impedendo di tal guisa la notifica tempestiva dell’avviso al debitore e al terzo.
Né è fuori luogo osservare che se il problema di un’eventuale iscrizione a ruolo successiva alla data della vocatio in ius in precedenza è stato risolto da alcune corti di merito (cfr. Trib. Enna 225/2016), stabilendo che l’unico termine posto a carico del creditore, la cui inosservanza determinerebbe la inefficacia del pignoramento, è quello dei 45 giorni pervisti dall’art. 497 c.p.c. dalla notifica dell’atto e quello di 30 giorni dal ritiro dello stesso prevista del vecchio testo dell’art. 543 c.p.c. ora ciò non sarà più sostenibile, in quanto anche i nuovi adempimenti troveranno il loro substrato normativo nel medesimo articolo.
Peraltro, la ragione per la quale si dovrebbe indicare il numero di ruolo nell’avviso di iscrizione a ruolo per il debitore e il terzo è incomprensibile se si considera le pochissime informazioni che si possono acquisire da un fascicolo in fase embrionale per le parti che non essendo ancora realmente interessate al giudizio non sono costituite.
I più recenti dibattiti sul tema hanno ipotizzato ed auspicato un ulteriore intervento legislativo che stabilisca ad esempio che il creditore debba notificare alle parti non il solo avviso di iscrizione a ruolo recante una data “fittizia” di prima udienza ma un provvedimento di fissazione dell’udienza reale di assegnazione, contenente tutti i dati necessari per consentire alle parti a cui è rivolta la procedura di determinarsi sulla questione consentendo allo stesso creditore di salvaguardare il proprio diritto evitando che resti compromesso a causa di imprevedibili criticità procedurali non ad egli attribuibili.
Una soluzione che eviterebbe l’assurdità di un obbligo di notificare, specie dopo l’iscrizione a ruolo della causa, una data di udienza diversa da quella reale rendendo così del tutto inutile l’adempimento anche per i destinatari della comunicazione.