«In Puglia sono solo 10 i medici del sistema sanitario regionale a non aver ricevuto la vaccinazione anti Covid. E 103 sono i non vaccinati tra operatori sanitari e infermieri». Lo comunica l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, che chiarisce che «la situazione di questo personale sanitario è regolata dalla legge regionale, che consente solo agli operatori che si sono vaccinati, secondo le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di poter accedere a determinati reparti ospedalieri. Questo a tutela dei pazienti e degli stessi operatori. La legge regionale è e rimane in vigore».
Si tratta della legge del 19 giugno 2018, n. 27, che ha previsto che “al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” la Regione Puglia individua “i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale”.
La Corte costituzionale ne ha dichiarato la legittimità costituzionale con sentenza n. 137 del 6 giugno 2019 affermando che la normativa regionale è indirizzata “specificamente agli operatori sanitari che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle strutture facenti capo al Servizio sanitario nazionale, allo scopo di prevenire e proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura: anzitutto quella dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio, quella dei loro familiari, degli altri operatori e, solo di riflesso, della collettività”.
In attuazione della legge regionale n. 27/2018, la Regione Puglia ha approvato il Regolamento regionale 15 giugno 2020, n. 10, nel quale sono esattamente definite le modalità operative e le tipologie di vaccini previste quale obbligo a carico degli operatori sanitari.
Successivamente, è stato introdotto l’obbligo anche per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19, con l’art. 1 della legge regionale del 10 marzo 2021, n. 2, al fine di “prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività” e “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”.
Anche il Tar Puglia si è più volte espresso in senso favorevole rispetto al quadro normativo regionale rigettando i ricorsi presentati da operatori sanitari e da associazioni di rappresentanza.