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Come funziona per i genitori separati

Occorre fare chiarezza su questo argomento effettuando una distinzione fra l’assegno per il nucleo familiare che abbiamo salutato nel 2021 e l’ assegno unico che è entrato nella nostra vita nel 2022 e viene corrisposto per ciascun figlio fino ai 21 anni di età. Il primo, fino ad oggi, veniva incorporato nella busta paga del…

Occorre fare chiarezza su questo argomento effettuando una distinzione fra l’assegno per il nucleo familiare che abbiamo salutato nel 2021 e l’ assegno unico che è entrato nella nostra vita nel 2022 e viene corrisposto per ciascun figlio fino ai 21 anni di età. Il primo, fino ad oggi, veniva incorporato nella busta paga del lavoratore dipendente. Non ne avevano diritto, invece, i lavoratori autonomi, salvo il periodo da luglio a dicembre 2021. Nel caso di separazione personale, divorzio o regolamentazione di affidamento e mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio l’assegno di mantenimento per il figlio minore, o maggiorenne non autonomo,  spettava al solo genitore collocatario od affidatario esclusivo. Con la possibilità di richiesta  del versamento diretto in proprio favore  anche se legato alla busta paga dell’altro.

Cosa diversa, invece, era la detrazione figli a carico che, come per legge, spettava, in caso di affidamento condiviso o di prole non autonoma economicamente, al 50% a ciascun genitore e sulla base di un ammontare annuale fisso stabilito di anno in anno. In caso di affidamento esclusivo o di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale spettava l’intera detrazione annuale al solo genitore in posizione di vantaggio. A partire dal  2022  vengono inglobati tutti i benefici fiscali per i figli a carico nell’ “assegno unico”. Le detrazioni per i figli, di età  non superiore ai 21 anni, sono state soppresse, difatti. Permangono per i figli di età superiore fino al raggiungimento di un certo tetto di reddito annuale.
L’assegno unico  spetta, invece,  nella misura del  50% a ciascun genitore. Questo prevede la norma e si applicherà in tale senso,  salvo non ci siano accordi derogativi od un provvedimento giudiziario che stabilisca diversamente. Si riscontra sin dalla sua entrata in vigore nell’ambito della trattativa consensuale per la separazione, il divorzio o per gli  altri procedimenti  il peso di tale sostegno economico. Difatti, andrà accertato e preventivato anche indicativamente  il quantum dell’assegno unico per trovare un accordo  equo  sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non convivente. L’importo base parte da 175 euro mensili a figlio ed è costante fino a 15.000,00 euro di ISEE. Tra 15.000,00 e 40.000,00 di ISEE l’importo si riduce con una pendenza uniforme e relativamente contenuta, circa il 6%. Oltre i 40.000 euro ISEE l’importo minimo è di 50 euro mensili a figlio. Poi ci sono delle maggiorazioni in caso di genitori entrambi lavoratori, per madre minore di 21 anni, per nuclei familiari con quattro e più figli (da euro 100 a figlio) e per figli con disabilità più o meno grave. Ricordo un recente caso, più unico che raro, di una famiglia in via di separazione legale composta da sette figli tra i quattro ed i dodici anni e l’assegno unico supera euro 1600 al mese. Somma della quale si è tenuto conto all’atto della contrattazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore che avrebbe lasciato la casa familiare. Quest’ultimo in sede di trattativa ha rinunziato  alla propria  quota parte dello stesso, riducendo però il quantum di assegno periodico a suo carico da corrispondere per ciascun figlio.
Le parti possono convenire, difatti,  che, in uno all’assegno di mantenimento, l’intero assegno unico  spetti al solo genitore collocatario, calmierando, come contropartita, l’importo dell’assegno di mantenimento mensile. Questa situazione, nell’ambito di un procedimento giudiziario, andrà ugualmente valutata dal Giudice nel momento in cui gli si andranno a sottoporre tutti gli elementi del caso per quantificare l’assegno di mantenimento (redditi da lavoro, patrimonio mobiliare ed immobiliare etc.).
Come si richiede l’assegno nel caso di genitori separati? La domanda può essere proposta all’INPS da uno o da entrambi i genitori. L’Isee di riferimento  è quello del genitore collocatario. Quest’ultimo può presentare la domanda chiedendo direttamente la quota parte del 50% oppure, dichiarando che l’altro genitore è d’accordo,   l’intero importo. In presenza di questa dichiarazione, l’INPS verserà l’intero importo al richiedente. L’altra parte però potrà in qualsiasi tempo presentare una propria domanda (anche tramite SPID) chiedendone il 50%. In questo caso verrà suddiviso l’importo tra i richiedenti. Ovviamente il Giudice, come scritto, potrà stabilire diversamente. Ovvero che l’intero importo dell’assegno unico, o maggiore percentuale dello stesso,  venga attribuito ad un solo genitore (il collocatario).  Ulteriore contenzioso in vista presso i Tribunali pertanto!   avv. Cinzia PetittiDirettore della rivista www.dirittoefamiglia.it https://www.facebook.com/DirittoFamiglia

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