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Verso il collocamento alternato e paritetico?

Stiamo assistendo negli ultimi anni a provvedimenti dei nostri Tribunali che ampliano le modalità di frequentazione del genitore non collocatario  ma stanno, altresì, andando pure verso l’adesione alle richieste di affidamenti condivisi con collocamenti paritetici.Del tipo una settimana dei figli con un genitore ed una con l’altro o divisione della settimana: dal lunedì al giovedì…

Stiamo assistendo negli ultimi anni a provvedimenti dei nostri Tribunali che ampliano le modalità di frequentazione del genitore non collocatario  ma stanno, altresì, andando pure verso l’adesione alle richieste di affidamenti condivisi con collocamenti paritetici.Del tipo una settimana dei figli con un genitore ed una con l’altro o divisione della settimana: dal lunedì al giovedì con un genitore dal venerdi al lunedi mattina con l’altro. Ciò principalmente negli atti consensuali. Sempre più stiamo assistendo, in particolare, innanzi al Tribunale di Bari, all’ omologazione, nel caso di separazione consensuale, od all’accoglimento di richieste, nell’ambito dei procedimenti di divorzio o di volontaria giurisdizione per i figli nati fuori dal matrimonio, di questo tipo di collocamento. Anche il Pubblico Ministero sta autorizzando accordi di questo tipo raggiunti a mezzo dell’istituto della negoziazione assistita. Negoziazione assistita che può ora essere utilizzata anche per la disciplina di affidamento e collocamento dei figli nati fuori dal matrimonio.Finalmente l’affidamento condiviso e la legge del 2006 che per i primi anni aveva trovato una scarna applicazione pratica perché i Tribunali avevano continuato ad applicare i vecchi provvedimenti, prassi e protocolli che prevedevano la frequentazione del genitore non collocatario per due giorni a settimana e weekend alterni, adesso si sta assestando verso una piena applicazione dei suoi principi ispiratori. In primo luogo il  principio della bigenitorialità sancito a livello europeo.Un recente provvedimento ad esempio del Tribunale di Bari, con l’omologazione di una separazione consensuale tra coniugi, ha previsto che i figli stiano tre giorni a casa di un genitore e tre giorni a casa dell’altro, domeniche alternate. Chiaramente la situazione è molto  particolare in quanto i coniugi risiedono in due immobili vicinissimi, a poche decine di metri l’uno dall’altro ed i figli sono già abituati da mesi a fare avanti e indietro tra le due abitazioni. Si tratta di figli adolescenti per i quali la situazione poteva essere disciplinata in maniera più serena da parte del Tribunale che comunque rimane piuttosto scettico verso i collocamenti alternati, ben sapendo che possono arrecare turbamento nella prole soprattutto se di tenera età. Occorre, peraltro, un sereno dialogo e confronto, nonché  capacità di mediazione tra i genitori per far sì che questo tipo di collocamento possa funzionare e non si trasformi invece in pregiudizio per i figli.Si sono, infatti, verificati   casi in cui il collocamento alternato paritetico, pur autorizzato dal Tribunale e giustificato spesso da esigenze lavorative dei genitori, ha portato a profonda destabilizzazione  dei figli soprattutto se di tenera età. Viene in mente il caso di una separazione consensuale tra coniugi con collocamento alternato settimanale del bambino   di tre anni di età, giustificato anche da esigenze di lavoro notturno del genitore. Il figlio  ha risentito da subito un   forte pregiudizio nel passaggio continuo da una casa all’altra. Tanto è vero che la genitreice si è anche determinata a rinunciare alla sua carriera ed ai turni notturni. Questo dal momento che con il coniuge non è riuscita a trovare un accordo per poter cambiare le modalità di collocamento alternato che si erano dimostrate fallimentari ed ha dovuto portare nuovamente il caso in Tribunale.In conclusione,  andrà valutato ogni singolo caso tenendo conto prioritariamente del benessere dei minori. Nel diritto di famiglia non è possibile applicare pedissequamente questo o quell’orientamento giurisprudenziale. Andrà sempre modulato in base alla situazione concreta, a quel bambino, a quei genitori il provvedimento dei Tribunali o l’accordo tra le parti.

avv. Cinzia PetittiDirettore di Diritto&Famiglia.it    https://www.facebook.com/DirittoFamiglia                          

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